market abuse
Trattamento delle informazioni societarie
La Società si è dotata da tempo di una procedura per
la gestione interna e la comunicazione all’esterno di
documenti e informazioni riservate relativi a Edison, con
particolare attenzione alle informazioni di natura privilegiata. A
quest’ultimo riguardo si rammenta
che, ancorchè le uniche azioni quotate della Società
siano rimaste le azioni di risparmio, Edison continua ad essere
sottoposta alla disciplina del market abuse con riferimento al
trattamento delle informazioni privilegiate.
La procedura, che è parte integrante del Modello 231,
è stata modificata nel tempo oggetto di aggiornamento, per
risultare maggiormente aderente alle modifiche legislative
introdotte in sede di recepimento della disciplina comunitaria in
materia di market abuse, sia per essere adeguata a talune
esigenze operative che si sono manifestate nel corso della sua
applicazione.
Nell’ambito di tale procedura si è provveduto a
disciplinare i ruoli, le responsabilità e le modalità
operative di gestione delle informazioni di natura riservata
e privilegiata (cioè le informazioni privilegiate
“in itinere” e quelle soggette all’obbligo di
comunicazione al mercato) avuto in riguardo al loro accertamento,
all’alimentazione, se del caso, del registro degli
insider, al trattamento, alla circolazione interna e alla
comunicazione a terzi (ove vengano osservate determinate
condizioni), nonché per la comunicazione al mercato nel
rispetto dei termini e delle modalità previste dalla vigente
regolamentazione.
Sono tenuti al rispetto della procedura i componenti gli organi
sociali, i dipendenti e i collaboratori di Edison e delle
società controllate che si trovano ad avere accesso a
informazioni di natura privilegiata.
A tutti i destinatari è fatto obbligo di:
•mantenere la riservatezza circa i documenti e le
informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti e, in
particolare, assicurare che la circolazione interna e verso i terzi
di documenti contenenti informazioni di natura privilegiata sia
soggetta a ogni necessaria attenzione e cautela;
•non comunicare ad altri, se non per ragioni di ufficio, le
informazioni di natura privilegiata di cui si venga a conoscenza
nello svolgimento dei compiti assegnati;
•far sottoscrivere, da parte dell’owner del progetto
e/o dell’attività rilevante (di norma coincidente con il
responsabile della direzione/funzione) ai terzi cui si comunicano
informazioni di natura privilegiata, in occasione del conferimento
dell’incarico, un impegno di riservatezza (che preveda, se
del caso, l’obbligo di tenuta a cura dei terzi del registro
degli insider);
•informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza
della Società di qualsivoglia atto, fatto, omissione che possa
rappresentare una violazione della procedura nella gestione delle
informazioni di natura privilegiata.
Con riguardo ai ruoli e alle responsabilità, è stato
stabilito che il vertice aziendale è responsabile per tutto il
Gruppo della divulgazione al mercato dei comunicati stampa relativi
a informazioni privilegiate, nonché della decisione di
attivare la procedura dell’eventuale ritardo della
comunicazione. È responsabilità delle divisioni,
delle direzioni e delle funzioni aziendali, nonché dei
vertici delle società controllate, individuare la presenza di
informazioni potenzialmente privilegiate e attivare tutte le misure
di sicurezza idonee ad assicurare la segretezza e la segregazione
di tali informazioni, limitandone la circolazione ai soli soggetti
che hanno necessità di conoscerle per l’espletamento
della loro funzione/incarico.
Il vertice aziendale e il management (ciascuno per le informazioni
di pertinenza) devono informare i soggetti interni e i terzi in
possesso di informazioni di natura privilegiata o comunque
riservata, riguardanti il Gruppo della rilevanza delle stesse,
e devono accertare che i terzi destinatari di
tali informazioni di natura privilegiata o comunque riservata,
siano tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per
contratto al rispetto della segretezza dei documenti e delle
informazioni ricevute, verificando, ove applicabile,
l’esistenza di clausole/impegni di
riservatezza/confidenzialità. I documenti (cartacei ed
elettronici) contenenti informazioni di natura privilegiata devono
circolare previa apposizione sugli stessi della dicitura
“Confidenziale” e devono essere adeguatamente
custoditi; la loro trasmissione per via telematica deve essere
protetta con chiavi di accesso; il vertice aziendale ovvero il
management che ha originato documentazione “
Confidenziale” deve tener traccia dei soggetti (dipendenti o
terzi) ai quali tale documentazione è inoltrata.
Specifiche disposizioni della procedura si occupano
dell’alimentazione e aggiornamento del registro dei soggetti
che hanno accesso a informazioni di natura privilegiata:
l’iscrizione nel registro può avvenire in modalità
permanente ovvero occasionale e la responsabilità di
individuare i soggetti da comunicare alla funzione preposta alla
tenuta del registro per l’iscrizione è affidata al
vertice aziendale di Edison e al management per le aree di
rispettiva competenza.
La procedura si occupa anche delle modalità di informazione,
aggiornamento e cancellazione degli iscritti.
L’iscrizione in modalità permanente riguarda i soggetti
che, in relazione al ruolo, alla posizione ricoperta e alle
specifiche e relative responsabilità affidate, hanno accesso
su base regolare e continuativa a informazioni potenzialmente
privilegiate. L’iscrizione in modalità occasionale
riguarda i soggetti che, in relazione alla partecipazione a
determinati progetti-attività estemporanee e/o alla copertura
temporanea di determinati ruoli/responsabilità, ovvero ancora
in forza di uno specifico incarico ricevuto, hanno accesso a
informazioni potenzialmente privilegiate per un lasso di tempo
definito.
Tutti gli amministratori e i sindaci di Edison, all’atto
della nomina, sono stati iscritti in tale registro in modalità
permanente e sono stati informati circa i loro doveri e le loro
responsabilità.
Fermi rimanendo gli obblighi relativi alla disciplina del market abuse, il Consiglio di Amministrazione ha anche introdotto, dall’esercizio 2007, in specifici periodi dell’anno, un obbligo di astensione dal compimento di operazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società. Tali periodi sono stati individuati nell’arco temporale che va dal trentesimo giorno precedente la riunione del Consiglio di Amministrazione che esamina i conti periodici e il quinto giorno successivo alla pubblicazione del relativo comunicato stampa. Per l’esercizio 2013 sono pertanto stati individuati i seguenti periodi:
•dal 9 gennaio al 13 febbraio
•dal 24 marzo al 28 aprile
•dal 26 giugno al 31 luglio
•dal 25 settembre al 30 ottobre
Principali norme rilevanti in materia di informazioni privilegiate:
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Testo unico della Finanza. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Aggiornato con le modifiche apportate dal d.l. n. 179 del 18.10.2012 e dal d.l. n. 184 dell'11.10.2012
-
Regolamento emittenti. Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 18523 del 10.4.2013.
-
Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28 marzo 2006 avente ad oggetto "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato"