Eolo Energia e F2i raggiungono il 38,9% del capitale di Alerion Clean Power (italian only)

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Eolo Energia S.r.l., il comunicato stampa relativo ai risultati provvisori sul numero di adesioni all’offerta pubblica d’acquisto totalitaria promossa lo scorso 12 ottobre 2016.

EOLO ENERGIA E F2I RAGGIUNGONO IL 38,9% DEL CAPITALE DI ALERION CLEAN POWER

Milano, 2 dicembre 2016 –  Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto (l’”Offerta”) promossa sulla totalità delle azioni di Alerion Clean Power S.p.a. (“Alerion”), Eolo Energia S.r.l. rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 6 del Regolamento Emittenti, i risultati provvisori sul numero di adesioni all’offerta. Complessivamente sono state apportate numero 3.288.137 azioni corrispondenti al 7,545% del capitale di Alerion. Tenuto conto degli acquisti effettuati nel periodo di offerta pari a complessivi 6.665.288 azioni corrispondenti al 15,295% (di cui 16.592 azioni acquistate nella giornata odierna al prezzo dell’Opa di 2,46 euro per azione), nonché delle azioni possedute da F2i corrispondenti a numero 6.985.856 pari al 16,030%, la percentuale arriva al 38,860% del capitale.

Su richiesta della CONSOB, si rende inoltre noto che:

  1. il 30 novembre 2016, Edison S.p.A., Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l., F2i SGR S.p.A., E2i Energie Speciali S.r.l. e l’Offerente hanno sottoscritto un patto parasociale – reso noto al mercato – riguardante le azioni ordinarie dell’Emittente complessivamente possedute dai predetti soggetti anche a esito della presente Offerta;

  2. dette azioni ordinarie ammontano a n. 16.939.281, pari al 38,9% circa del capitale dell’Emittente;

  3. la sottoscrizione del patto parasociale di cui sopra ha assunto rilevanza ai fini della rinuncia da parte dell’Offerente alla condizione di efficacia dell’Offerta relativa alla soglia di adesione, ma non ai fini dei risultati dell’Offerta e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento Emittenti;

  4. per effetto della sottoscrizione del medesimo patto parasociale, sono sorti in capo agli aderenti gli obblighi di offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente ex artt. 106 e 109 TUF, cui l’Offerente adempirà nei termini di legge.


Infine, su richiesta della CONSOB si segnala che l’Offerta appena chiusa non può considerarsi prevalente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del Regolamento Emittenti.

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Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Ufficio stampa Edison

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