Lettera EdF a Edison

Milano, 17 dicembre 2004 - Edison ha ricevuto, nella tarda serata di ieri, una lettera di Elecricité de France (Edf), indirizzata anche a Italenergia Bis, che di seguito viene riportata:

“Gentili signori,

con la presente Edf Sa desidera informarvi della richiesta di costituzione di collegi arbitrali in relazione al possibile esercizio dei contratti di put&call stipulati con alcuni degli altri azionisti di Italenergia Bis, che Edf sta per inoltrare in conformità alle clausole contrattuali dei contratti di put&call. In relazione a Fiat Energia Srl, l’accordo di arbitrato prevede una procedura preliminare di conciliazione che sta per avere inizio.
L’articolo 1, comma 29, della legge numero 239 emanata dal Parlamento italiano il 23 agosto 2004 può comportare l’adozione di misure pregiudizievoli agli interessi di Edf Sa in conseguenza dell’esercizio delle opzioni di put&call nel 2005. Edf Sa, dunque, nel pieno rispetto delle clausole contrattuali, intende agire in modo tale da proteggere i propri interessi, se necessario per mezzo di misure preliminari o cautelari.
La decisione di Edf Sa non intende riflettere la sua strategia in relazione ai suoi investimenti in Italia e non deve essere interpretata come esclusione di qualsiasi altra azione che Edf Sa si riserva il diritto di intraprendere allo scopo di proteggere i propri interessi.
La presente lettera di Edf Sa può essere riprodotta solo nella sua interezza e non può essere divulgata in modo parziale o sotto forma di riassunto. L’esistenza della presente lettera può essere divulgata solo insieme alla sua versione integrale”.
La disposizione citata nella lettera di Edf prevede:
“Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell’energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell’energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell’Unione Europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’operazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.”