Regime fiscale cui sono soggetti il capitale sociale e le riserve in caso di loro rimborso o distribuzione

Di seguito si evidenziano le tipologie di regime fiscale e le possibilità di utilizzo delle diverse poste costituenti il patrimonio netto:



Regime fiscale

(in migliaia di euro) Importo a bilancio Tipologia Importo Possibilità di utilizzo Quota distribuibile
Capitale sociale 5.291.701




di cui C 192.082 - -


D 588.628 - -
Riserve di capitale
Riserva sovrapprezzo azioni 1.254 E 1.254 1, 2, 3 1.254
Riserve di utili 125.291



Riserva legale di cui A 107.738 2 13.814


D 17.553 2 -
Altre Riserve 643.688




di cui A 7.292 1, 2, 3 7.292


A 467.109 1, 2 -


A 169.287 - -
Riserva per contributi 3.770 B 3.770 - -
Utili portati a nuovo 884.495





A 811.550 1, 2, 3 811.550


D 72.945 1, 2, 3 72.945

Regime fiscale

A: riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile del socio

B: riserve in sospensione d’imposta che in caso d’utilizzo concorrono a formare il reddito imponibile della società

C: riserve in sospensione d’imposta già imputate a capitale sociale, tassabili in caso di riduzione del capitale sociale per assegnazione ai soci

D: patrimonio netto vincolato ai sensi del comma 469 Legge 266/2005 (c.d. riallineamento), che in caso di utilizzo concorre a formare il reddito imponibile della società aumentato dell’imposta sostitutiva del 12%, con contestuale diritto al credito d’imposta del 12% (pari all’imposta sostitutiva versata)

E: riserve che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile del socio

Possibilità di utilizzo

1: aumento di capitale

2: copertura di perdite

3: distribuzione ai soci

Con particolare riferimento al regime fiscale si segnala quanto segue:

• le riserve per contributi pubblici, di cui sub B, risultano così composte:

-ex Edison Spa - contributi art. 55 3.770

• le riserve in sospensione già imputate a capitale sociale, di cui sub C, risultano così suddivise in base ai relativi riferimenti normativi e societari:

-n. 576 - 1.12.1975 (ex Edison già Montedison) 31.064
-n. 72 - 19.3.1983 (ex Edison già Montedison) 15.283
-n. 576 - 1.12.1975 (ex Finagro) 1.331
-n. 72 - 19.3.1983 (ex Finagro) 3.310
-n. 72 - 19.3.1983 (ex Montedison) 8.561
-n. 72 - 19.3.1983 (ex Silos di Genova Spa) 186
-n.413 - 30.12.1991 (ex Finagro) 4.762
-n. 576 - 1.12.1975 (ex Calcemento) 976
-n. 72 - 19.3.1983 (ex Calcemento) 4.722
-n.413 - 30.12.1991 (ex Sondel) 2.976
-n.413 - 30.12.1991 (ex Edison) 118.911

Le imposte eventualmente dovute (considerando anche l’addizionale IRES del 6,5%) in relazione alle riserve di cui al punto B ammontano complessivamente a 1,4 milioni di euro, quelle in relazione al punto C ammontano a 65,3 milioni di euro, quelle in relazione al punto D ammontano, al netto del credito d’imposta, a 170 milioni di euro.

In relazione ai componenti negativi di reddito non imputati a conto economico, ma dedotti sino all’esercizio 2008 in base ad apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, le disposizioni fiscali prevedono che, a tutela delle pretese erariali, una corrispondente quota parte di riserve, non vincolate e utili portati a nuovo, vada mantenuta nel bilancio della società ovvero, se distribuita, concorra a formare il reddito della società.

In considerazione degli ammortamenti extracontabili effettuati negli esercizi 2006 e 2007, nonché del c.d. disinquinamento delle poste fiscali senza rilevanza civilistica effettuato nell’esercizio 2004, le deduzioni extracontabili ancora in essere sono complessivamente pari a circa 205 milioni di euro; in relazione a tali variazioni sono contabilizzate imposte differite per circa complessivi 70 milioni di euro.

Qualora si procedesse a distribuzioni di utili o riserve, pertanto, dovranno residuare riserve, rilevanti ai fini dell’art. 109 TUIR, complessivamente pari a 135 milioni di euro. In caso di mancanza o insufficienza di riserve rilevanti, dovrà essere assoggettata a tassazione in capo alla società l’eventuale differenza distribuita, aumentata delle relative imposte differite.

Si ricorda inoltre che, a seguito della riforma IRES in vigore dall’1 gennaio 2004, è stata introdotta la presunzione di prioritaria distribuzione dell’utile d’esercizio e delle riserve diverse da quelle di capitali per la quota non accantonata in sospensione di imposta, indipendentemente dal disposto della delibera assembleare (art. 47 TUIR).

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